separazione e assegno di mantenimento

Separazione e assegno di mantenimento: ecco la novità

Nel 2011 le separazioni sono state 88.797 e i divorzi 53.806 (ultima rilevazione ISTAT). Un dato in costante aumento dagli anni novanta ad oggi. Nel 19,1% delle separazioni è previsto un assegno mensile per il coniuge, nel 98% dei casi corrisposto dal marito: la quota è più alta al Sud e nelle Isole (24% e 22,1%), mentre nel Nord si attesta al 16%. Gli importi dell’assegno mensile sono, al contrario, mediamente più elevati al Nord (562,4 euro) che nel resto del Paese (514,7 euro).L’istituto dell’assegno di mantenimento è disciplinato dall’articolo 156 del codice civile a mente del quale “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.Condicio sine qua non affinché il giudice conceda l’assegno di mantenimento è l’insieme di questi elementi: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi. Ma cosa intende il legislatore per redditi? Il riferimento va, innanzitutto al denaro, ma si intendono comprese anche altre utilità, purché economicamente valutabili . Pertanto il giudice in sede di valutazione, dovrà tener conto anche dei beni immobili posseduti, sia dal punto di vista del valore oggettivodegli stessi, sia dal punto di vista del ricavato (locazioni o vendita); dei crediti esigibili; dei risparmi; della disponibilità della casa coniugale, dei titoli di credito, delle partecipazioni in società, della titolarità di aziende. Da sempre giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che il fondamento per l’erogazione dell’assegno di mantenimento fosse la necessità di assicurare al coniuge un tenore di vita pari o almeno simile a quello che tenuto in costanza di matrimonio. Impostazione soggetta a critiche feroci, da parte degli avvocati di mariti spesso ridotti alla miseria, e comodo alibi per gli avvocati di mogli spietate e senza scrupoli. Il buonsenso dovrebbe riconoscere che la convivenza ha riflessi economicamente positivi ed il mantenimento di un determinato tenore di vita risulta certamente più facile se ci sono due stipendi che si cumulano.Con la separazione, le spese aumentano: cercarsi una casa nuova, spese di affitto e utenze ecc. ; non si può non notare come sarebbe eccessivamente penalizzante per il coniuge obbligato assicurare al coniuge beneficiario il medesimo stile di vita che si conduceva durante il matrimonio. Negli anni la giurisprudenza ha fatto qualche passo avanti individuando un parametro di riferimento sicuramente più corretto: “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592). Nella valutazione rientra anche la concreta possibilità di svolgere una attività lavorativa da parte del beneficiario/a in considerazione dell’età, del grado di istruzione, esperienze lavorative pregresse ecc… Strade più contorte quindi per i sostenitori di quel “medesimo tenore di vita tenuto io costanza di matrimonio”! Ma è di qualche giorno fa la Cassazione ( Cass. 13026 del 10.06.2014) secondo la quale nel valutare il tenore di vita tenuto, il giudice dovrà tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell’interessato. In poche parole se i genitori dell’obbligato davano un aiuto, in virtù del buon senso e dell’amore e per il bene comune del nucleo familiare, si ritroveranno a dover continuare ad elargire sussidi per il coniuge beneficiario anche a separazione avvenuta! Come dire?!…un passo avanti e due indietro!

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