fabio pavone

L’Ufficio Tecnico di Paola sarebbe un “caos calmo” di nomine

La procedura con la quale il sindaco Basilio Ferrari ha nominato l’attuale capo settore dell’Ufficio Tecnico di Paola, sarebbe inusuale ma perfettamente in linea con i codici richiamati nel decreto sindacale pubblicato sull’albo pretorio.

Stante quanto vergato dal primo cittadino nel documento, dato che alla ragioniera Graziella Marra (prima di revocargliele), erano state conferite le funzioni gestionali relative ai settori “Lavori Pubblici – Protezione Civile – Manutenzione – Appalti e Contratti”; in una via “provvisoria” determinata dal «dalla necessità di far fronte all’emergenza determinatasi per il pensionamento del dirigente del settore»; si sarebbe reso necessario far «dirigere questi due Settori» ad «un Tecnico e non un funzionario amministrativo».

Indipendentemente dall’inclusione della Marra in un procedimento sorto quasi “d’ufficio” in sede giudiziaria, per il sindaco paolano la motivazione opportuna da fornire per spiegarne il siluramento, pare essere consistita nella necessità di individuare un geometra (Giovanni De Medici) al posto di una ragioniera.

Ebbene, l’operazione inusuale che avrebbe propiziato la sostituzione, si basa su un articolo di legge (il 52 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001) sul quale si sono succedute numerose pronunce quasi tutte volte ad indagare sulla spettanza o meno della contribuzione maggiorata al dipendente a cui siano state conferite le mansioni superiori.

Perché di casi di illegittimità, almeno in Italia, pare se ne siano succeduti tanti quanti la giurisprudenza in merito ne annovera. I dipendenti pubblici devono essere di norma utilizzati per le mansioni per le quali sono stati assunti o per quelle che hanno conseguito per effetto di sviluppo professionale o per mansioni che devono essere «considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi».

Per esplicita previsione legislativa, nel medesimo articolo è sancito che «si considera svolgimento di mansioni superiori […], soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni». Quindi, non è sufficiente il semplice svolgimento di qualche compito ascrivibile ad una categoria superiore: occorre che ciò abbia una carattere di prevalenza, il che si deve manifestare sia con riferimento agli aspetti qualitativi, quantitativi che a quelli temporali. Tale elemento determina un effetto di significativa limitazione dell’ambito di applicazione dell’istituto.

Possibile che in tutta la pianta organica del comune di Paola non ci fosse una professionalità inquadrata nella categoria D, tale da non rendere necessaria l’applicazione di questo controverso articolo di legge?

Anche se resterebbe in piedi l’ipotesi di una presunta indigeribilità relazionale tra la Marra e l’ingegnere (semplice “supporto” al Rup) Fabio Pavone, con quest’ultimo che avrebbe richiesto placet mai ottenuti dalla ragioniera, pare quantomeno “tempestivo” il procedimento di sostituzione.

Ambienti vicini alla minoranza avrebbero fatto “uscire la chiacchiera” secondo cui, qualora si dovessero sovvertire i valori in campo, a tutti i dipendenti sarà applicata questa “agevolazione di responsabilità”, perché – seppure per un tempo limitato a soli sei mesi – al geometra è stata fissata una retribuzione di posizione di € 5.164,57.

About Francesco Frangella

Giornalista. Mi occupo di Cronaca e Politica. Sono tra i fondatori del Marsili Notizie ed ho collaborato come freelance per varie testate.

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