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Paola – Riferimenti a “voto di scambio” nelle comunicazioni: scatta Querela

Già annunciata dal sindaco Roberto Perrotta nel corso dell’ultimo consiglio comunale, la querela nei confronti di una fazione extraconsiliare recentemente apparsa sui muri (e sulle bacheche virtuali dei social network) con messaggi di opinabile entità, è stata presentata alle autorità competenti.

Ritenendo altamente diffamatori i messaggi veicolati, tanto con affissioni di manifesti quanto con condivisioni virtuali corredate da identificabili commenti, i componenti dell’esecutivo in carica hanno dato mandato di difesa a Massimo Florita, avvocato del foro di Paola, il quale ha dato avvio ad un’azione volta a perseguire le espressioni utilizzate in diverse operazioni di comunicazione muraria (appaiata ad un’intensa attività di diffusione su internet) nella quale si è fatto ripetutamente riferimento al “voto di scambio”.

Secondo quanto vergato dal legale «nell’accezione socio-politica, per voto di scambio si intende l’azione del candidato che prometta ad un elettore di ricambiare il voto da parte di quest’ultimo con un tornaconto personale. Dal punto di vista più strettamente giuridico, invece, il c.d. voto di scambio è previsto e punito dall’art. 96 d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 nonché, più recentemente e per ipotesi particolari, anche dall’art. 416 ter c.p.. In entrambe le fattispecie criminose, l’entità delle pene previste è sintomo del grave disvalore sociale attribuito dall’ordinamento giuridico a tutte le condotte finalizzate ad interferire indebitamente sul regolare svolgimento delle elezioni e sulla libertà di scelta degli elettori tra le varie liste e candidati».

Avendolo paventato in più di un’occasione, corredando l’espressione con ulteriori richiami personali al sindaco e ad altre personalità finanche esterne alla politica rappresentativa locale, il messaggio relativo al “voto di scambio” – a parere dell’avvocato Florita – non sarebbe neanche inquadrabile nell’ambito della “critica politica”, perché non consentirebbe di fare distinzioni sulla falsa attribuzione di una condotta illecita, utilizzata come fondamento per l’esposizione a critica del personaggio stesso.

«Nella fattispecie concreta – sostiene il legale – a ben vedere, l’esercizio della critica politica è trasmodato nell’attacco personale e nella pura contumelia, ledendo il diritto del Sindaco e degli Assessori del Comune di Paola alla propria all’integrità morale e degradando la competizione politica ad un mero pretesto per aggredire la reputazione altrui. In particolare, l’evidenziata infondatezza (nel senso della mancanza di riscontri oggettivi) della gravissima accusa mossa nei confronti dell’Amministrazione Perrotta, viola palesemente il limite della continenza, sia sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione, sia sotto quello sostanziale dell’eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Inoltre, la condotta dei querelati è aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato e dall’uso del mezzo di pubblicità».

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