basilio ferrari

Paola – Il ricorso di Ferrari contro l’elezione di Perrotta è viziato da falsità?

La proposizione del ricorso avverso all’elezione di Roberto Perrotta quale sindaco di Paola, a parere dei legali che ne stanno tutelando gli interessi, sarebbe contraddistinta da  «una falsa prospettazione di fatti e situazioni, palesemente erronea, capziosa, confusionaria, viziata da pesanti imprecisioni e inesattezze», una istanza “bocciata” senza mezzi termini perché «da considerarsi comunque manifestamente infondata».

I ricorrenti – vale a dire Basilio Ferrari (in qualità di cittadino elettore e consigliere comunale di Paola) e dai sig.ri Stancato Sergio, Serpa Francesco, Mannarino Giovanni, Gaetano Dario, Siciliano Paolo e Sbano Francesco, nella dichiarata qualità di elettori e cittadini del Comune di Paola – ritenendo illegittima la deliberazione di convalida degli eletti, adottata  all’unanimità dal Consiglio comunale del 14 luglio 2017 – hanno chiesto all’adito Tribunale di voler: «accertare e dichiarare la incompatibilità alla carica di Sindaco del Comune di Paola di Roberto Perrotta […] accertare e dichiarare la incompatibilità alla carica di consigliere comunale del Comune di Paola del sig. Grupillo Giuseppe e del sig. Sorace Fabio Francesco ex […] accertare e dichiarare la incompatibilità alla carica di assessore comunale del Comune di Paola del sig. Francesco Città […] accertare e dichiarare la incompatibilità alla carica di consigliere comunale […]del sig. Politano Giovanni, del sig. Ollio Ivan e del sig. D’Andrea Giuseppe […] con ogni consequenziale di legge anche in ordine alla declaratoria di decadenza della giunta e di scioglimento del consiglio […] (“nonché”, ndr) inviare gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola affinché valuti se i comportamenti connessi all’adozione della delibera consiliare n. 7 del 14.07.2017 hanno concretizzato profili di illiceità penale».

Nella loro tesi difensiva, gli avvocati dei sette componenti della maggioranza eletta lo scorso mese di giugno, hanno rimarcato alcune situazioni davvero singolari, proponendo una ricostruzione dei fatti secondo la quale il ricorso dei “ferrariani” è da considerarsi infondato per una serie di punti che seguono integralmente.

«1. Le presunte cause di incompatibilità-decadenza, oggetto del su indicato ricorso ex art. 70 TUEL, sono state specificamente contestate dal consigliere Ferrari, odierno ricorrente, in sede di trattazione del primo punto all’o.d.g. del neo eletto consiglio comunale, con una relazione dal medesimo consigliere depositata, al termine del proprio intervento, alla presidenza del consiglio comunale il quale si è poi pronunziato, all’unanimità, in senso difforme da quello preteso dal suddetto consigliere, adottando il provvedimento di convalida degli eletti. Alla suddetta relazione, priva di sottoscrizione, risultano allegati, in fotocopia, la seconda pagina della lettera in data 10 luglio 2013 del responsabile del settore finanziario p.t., alcune lettere del dirigente del settore finanziario p.t., datate 14/9/2015 ma spedite dopo circa sette mesi, e plurimi prospetti contabili, alcuni relativi al «recupero indennità funzione anno 2010» ed altri al «recupero indennità funzione anno 2011»; i primi recano, a fianco di ciascun nominativo, un numero di protocollo e la data del 10 luglio 2013, con l’apposizione in calce di un timbro tondo, con al centro lo stemma del comune ed intorno le diciture «Comune di Paola – Ufficio Ragioneria»; nei secondi, invece, non compare alcun riferimento a data e numero di protocollo, ed essi recano in calce un timbro tondo con intorno le diciture «Comune di Paola – Provincia di Cosenza», diverso da quello contenuto nei primi prospetti relativi all’anno 2010. È però da escludere la genuinità e la valenza probatoria dei suddetti prospetti relativi al «recupero indennità funzione anno 2011», prodotti in fotocopia, in quanto non rispondenti al vero, atteso che essi non sono stati né potevano essere allegati alla sopra citata lettera in data 10 luglio 2013 del responsabile del settore finanziario p.t., avente ad oggetto «Applicazione sanzioni mancato rispetto Patto di Stabilità 2010», che richiama le proprie note prot. n. 3471 del 19/2/2013, prot. n. 7049 del 12/4/2013 e prot. n. 11175 del 27/6/2013, dirette al capo settore affari generali e le ultime due, per conoscenza, anche al sindaco p.t. Ferrari, al segretario generale e al capo settore personale p.t., tutte correlate al mancato rispetto del patto di stabilità 2010 (non 2010 e 2011).

  1. Nel ricorso si legge, a pag. 2, che «durante la consiliatura 2007-2012, l’amministrazione comunale di Paola, guidata dal sindaco Roberto Perrotta, ha sforato il ed. patto di stabilità interno con riferimento agli anni 2009-2011, per come accertato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 25765 del 29.3.2013» e che «la stessa giunta comunale .. con delibera n. 114 del 26.04.2012, ha accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per i suindicati anni ..». Tali affermazioni non corrispondono al vero perché con la deliberazione citata il comune di Paola ha preso atto del mancato rispetto del patto di stabilità interno solo per gli anni 2010 e 2011, come risulta dalle relative certificazioni, non già anche per il 2009.
  2. Alla fine di pag. 2 e all’inizio della pagina seguente, si dice che l’amministrazione Ferrari, insediatasi nel mese di giugno 2012, provvedeva a dichiarare lo stato di dissesto e che «nel corso dell’attività propedeutica alla dichiarazione di dissesto veniva posto in essere, il riaccertamento delle poste attive e passive del bilancio» da cui emergeva che «i precedenti amministratori, nonostante il riconoscimento del mancato rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011 e nonostante apposita delibera di giunta in tale senso, non avevano provveduto in alcun modo a ridurre le loro indennità» e che dunque «l’indennità del Sindaco precedente e dei suoi assessori non era stata ridotta del 30% così come previsto dalla legge di stabilità 2012».

Se fosse vero quanto affermato, e cioè che l’amministrazione Ferrari si era resa conto della mancata applicazione della sanzione nel 2012, la stessa amministrazione avrebbe in conseguenza dovuto inserire tra le poste attive del bilancio uno stanziamento corrispondente alla riduzione delle indennità di funzione degli amministratori. Invece, a dicembre 2017, tra i residui attivi dell’Ente non sono state rinvenute poste creditorie corrispondenti alla riduzione delle indennità di funzione quale sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità, tant’è che è stato necessario approvare, nell’inerzia della precedente amministrazione, apposite variazioni di bilancio – parte entrata – con le deliberazioni giuntali n. 158 del 23/11/2017 e n. 163 del 30/11/2017, adottate dalla nuova amministrazione, per incassare le somme relative ai rimborsi da parte degli amministratori interessati e per accertare, a fine anno, quelle non incassate e ancora dovute per l’anno 2010.

  1. A pag. 3 del ricorso si legge ancora che si avviava l’attività di recupero «per le somme indebitamente vercevite per sii anni 2010 e 2011. Rimanevano fuori dall’accertamento le ultime cinque mensilità del 2012 e le indennità di fine mandato».

In realtà, però, le note cui si fa riferimento, la n. 11841 (Sorace), la n. 11844 (Città), la n. 11848 (Grupillo) e la n. 1860 (Perrotta R.) tutte del 10/7/2013, sono espressamente riferite unicamente al recupero delle somme relative all’anno 2010, non già anche all’anno 2011. Infatti, a ciascuna delle note indicate risultava allegato un prospetto di calcolo anno 2010. E questi sono gli unici importi richiesti come dovuti. Di nessun altra somma è stato mai chiesto il rimborso. Tra l’altro, gli uffici non avrebbero potuto chiedere il rimborso di parte dell’indennità percepita nel 2011 perché per la violazione del patto di stabilità del 2011 la sanzione andava applicata agli amministratori in carica nel 2012. Riepilogando: se le violazioni del patto sono due (2010 e 2011), le sanzioni non possono che essere due; e precisamente, per il 2010 agli amministratori in carica nel 2010, per il 2011 agli amministratori in carica nel 2012.

  1. Agli atti di questo Ente non risulta alcuna richiesta di rimborso (ed messa in mora) del totale delle somme indicate nel ricorso, condizione imprescindibile per integrare la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6, del d.lgs. n. 267 del 2000.
  2. Si deve inoltre ricordare che con deliberazione n. 81 dell’8/4/2011 la Giunta comunale, su proposta del competente ufficio e previa acquisizione dei necessari pareri di regolarità tecnica/contabile, espressi dal Segretario generale p.t, prendeva atto del rispetto del patto di stabilità per l’anno 2010, come da prospetto allegato alla stessa deliberazione. Parimenti l’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente verificava il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2010, come da propria relazione del 22/9/2011 allegata alla deliberazione, del … Consiglio comunale n. 21 del 28/9/2011, approvativa del rendiconto della gestione 2010. Successivamente, essendo stato riscontrato un errato calcolo dell’obiettivo 2010 dipendente da causa non imputabile a responsabilità degli amministratori, veniva inoltrata al MEF, con lettera-raccomandata prot. n. 6496 del 3/4/2012, una nuova certificazione relativa al mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2010 per l’importo di euro 259.000,00 erroneamente imputato dallo stesso Ministero al patto di stabilità interno 2011, come risulta dalla nota ministeriale n. 25765 del 29/3/2013. Il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2010 è stato dunque (ri)accertato nel 2012, come da certificazione inoltrata dal Comune al MEF, per cui l’Ente era tenuto, nell’anno 2013, in cui era in carica l’Amministrazione guidata dal Sindaco Ferrari, a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30/6/2010. La predetta Amministrazione, però, al contrario di quanto avvenuto durante l’Amministrazione guidata dal Sindaco Perrotta per lo sforamento del patto di stabilità 2011 (si vedano a riguardo la delib. della G.c. n. 114 del 26/4/2012 e le conseguenziali determinazioni n.ri 46 e 47 del 30/5/2012), non ha provveduto a tale adempimento, correlato al mancato rispetto del patto di stabilità 2010, mediante una necessaria ed imprescindibile deliberazione e/o determinazione dell’organo comunale competente, corredata dei pareri favorevoli espressi dai competenti uffici dell’Ente (di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa da parte del responsabile del servizio competente all’emanazione dell’atto, e di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario), né ha previsto 1’«entrata» conseguente alla rideterminazione in diminuzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza ed al connesso adempimento degli obblighi restitutori a carattere sanzionatorio, ai sensi dell’art. 179 del TUEL n. 267/2000.
  3. Consegue da quanto precede che deve escludersi nella fattispecie, per lo sforamento del patto di stabilità 2010, la configurabilità di comportamenti dolosi o colposi degli amministratori in carica nell’anno 2010, senza sottacere che non è possibile affermare in via generale, al di là della disorganica e complessa normativa della materia in questione, che ha formato oggetto di discordanti orientamenti, un rapporto di causalità tra la condotta del singolo amministratore e la violazione del patto di stabilità.
  4. Va peraltro evidenziato che la previsione di cui al secondo periodo del comma 28 dell’art. 31 della legge 12/11/2011, n. 183 fa riferimento a una norma abrogata, cioè al comma 2 lett. e) dell’art. 7 del d.lgs. n. 149/2011, abrogato dall’art. 1, comma 507, della legge n. 147/2013. Si tratta, dunque, di una previsione che dovrebbe ritenersi implicitamente abrogata dal legislatore.
  5. Va precisato, da ultimo, come segnalato dal responsabile del competente Settore: che per lo sforamento del patto di stabilità anno 2011 le indennità di funzione sono state percepite da tutti gli amministratori convenuti in giudizio in misura ridotta del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010, giusta determinazione n. 47 del 30/5/2012;

che tutti gli amministratori convenuti in giudizio, ancor prima della notifica del su indicato ricorso, hanno provveduto a rimborsare interamente a questo Comune, a tacitazione di ogni pretesa dell’Ente per lo sforamento del patto di stabilità 2010, le relative somme a ciascuno richieste, per cui nessuna altra somma è dovuta dagli stessi a questo Comune a titolo di sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità (annualità 2010 e 2011).

  1. Va, infine, sottolineato che, contrariamente a quanto inopinatamente e ingiustificatamente sostenuto da parte ricorrente, non sussiste alcuna causa di incompatibilità per lite pendente con il Comune, prevista dall’art. 63, comma 1, numero 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, in capo al Sindaco, avv. Roberto Perrotta, ed in capo ai consiglieri comunali sig.ri Sorace Fabio Francesco, Politano Giovanni, Ollio Ivan e D’Andrea Giuseppe».

Sulla base di queste evidenze, contrapposte ai rilievi mossi dai ricorrenti, il collegio del Tribunale di Paola, potrà determinarsi.

La speranza è che si giunga presto ad un verdetto, perché quello che doveva uscire dalle urne è già bello ed acquisito da quasi un anno.

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