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Paola – L’Ordinanza di Ferrari contro i botti rischia di essere solo un “bluff”

Con l’ordinanza numero 40 del 22 dicembre il sindaco incarica tutti gli organi di polizia giudiziaria di curare l’esecuzione del «divieto di utilizzo di petardi, “botti” e artifici pirotecnici di qualsiasi genere e lancio di oggetti per strada di qualsiasi tipologia su tutto il territorio comunale, dal 30 Dicembre 2016 al 6 Gennaio 2017».

Premettendo, con l’elenco dei potenziali rischi, la pericolosità di questa tradizione, il sindaco ordina «Che è sempre tassativamente vietato a chiunque far esplodere petardi, “botti” di qualsiasi tipo e lancio di oggetti di qualsiasi tipologia per strada, su tutto il territorio comunale. E’ invece vietato nei luoghi affollati far uso di prodotti che si limitano all’effetto luminoso senza dar luogo ad esplosione. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro».

Si tratta di un tipo di dispositivo sempre più utilizzato dai comuni italiani, uno strumento che tenta di tamponare gli incidenti «causati alle persone dall’utilizzo di simili prodotti e modalità di festeggiamento» e di tutelare il benessere di «anziani, bambini, soggetti cardiopatici e animali».

Peccato però che secondo il Ministero dell’Interno questo tipo di ordinanze comunali siano irregolari arrivando – secondo Nanna, segretario del Sinop – a configurare il reato di abuso di potere.

Nello specifico, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, si è espresso in materia con la circolare n. 0018798 del 9 dicembre. All’interno del dispositivo si legge che «il sindaco, quando adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d. lgs. N. 267/2000 (come in questo caso) […] è in rapporto di dipendenza dal Prefetto. […]La possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem, per riporre rimedio a situazioni […] non fronteggiabili con i mezzi ordinari».

Il documento fa inoltre notare che «la natura innovativa di tali ordinanze, che pongono limiti quasi assoluti all’impiego di tutte le tipologie di articoli pirotecnici, incida sulla vigente disciplina legislativa in materia, nonostante dalle ordinanze non emergano situazioni di contingibilità ed urgenza».

Rende chiaro inoltre che a parte l’autorità di sorveglianza del mercato «ulteriori divieti di uso di prodotti pirotecnici non possono essere stabili dal sindaco, ma solo dalla normativa di settore».

In conclusione «l’uso dei fuochi pirotecnici è un accadimento che si verifica ogni anno durante le festività natalizie, pertanto, non è una circostanza che si pone fuori dall’ordinato e prevedibile svolgersi degli eventi, che è condizione necessaria per giustificare l’utilizzo del provvedimento extra ordinem».

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