divieto di balneazione paola

Paola – Il sindaco uscente vieta la balneazione in un tratto di mare cittadino

Testo dell’ordinanza n.33, firmata ieri (23-06-2017) dal sindaco uscente di Paola, Basilio Ferrari

Visti gli articoli 30, 68 ,81, 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;

Vista la vigente normativa in materia di nautica da diporto ed, in particolare, il D.M. 29.07.2008 n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171, recante il Codice della nautica da diporto;

Vista il Dispaccio n. 01789 in data 02.02.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Divisione Generale per il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua interne avente ad oggetto: “Quesiti sul regolamento attuativo del Codice della navigazione da diporto”;

Visto l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 1 12, così come modificato dall’articolo 9 della legge 16 marzo 2001. n° 88;

Viste le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2005. n. 17 della Regione Calabria, “Nonne per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” e successive modifiche e integrazioni ed il relativo Piano di Indirizzo Regionale pubblicato sul BURC in data 14.07.2007: Ritenuto opportuno che, sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti ed al fine di ottenere una sicura balneazione connessa all’uso del mare, si rende necessario consentire anche nella zona sud del litorale di questo comune una area pubblica di discesa a terra e di attracco per le unità da diporto: Ritenuto altresì necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, della balneazione e della pubblica incolumità in genere senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

Considerato che l’art 15 della legge nr. 225 del 24.02.1992 individua nel Sindaco l’Autorità di Protezione Civile per il proprio territorio;

Visto il Vigente Piano Comunale di Spiaggia approvato con Decreto n° 04 del 16.10.2008 dall’Ente Provincia di Cosenza;

Considerato che nell’attuale Piano Spiaggia Comunale sono previste numero due piste di discesa a mare per varo e alaggio unità da diporto collocate rispettivamente tra il lotto n. 8 e 9 e tra il lotto n. 5 e 6 -lungomare – per finalità di pubblico uso oltre che per la sicurezza balneare;

Considerato che la zona lungomare è molto frequentata dai bagnanti sia nelle spiagge libere che nelle strutture balneari e quindi ai fini della sicurezza e tutela della balneazione appare opportuno prevedere una zona specifica del litorale dove poter consentire l’attività diportistica:

Richiamata l’ordinanza balneare n. 5 del 20/05/2015 emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera Cetraro in termini di Sicurezza Balneare;

Riconosciuto l’interesse pubblico oltre che di sicurezza per come precedentemente argomentato;

Considerato che necessita intervenire con urgenza e con adeguato provvedimento sindacale per le finalità

di pubblico interesse di cui sopra, in considerazione dell’avvio della stagione balneare;

Visto l’art. 50 comma 5 e l’art. 54 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente statuto comunale;

Attesa la necessità e l’urgenza di provvedere nel merito

ORDINA

limitatamente alla stagione balneare in corso (anno 2017):

  • nello specchio acqueo a nord del torrente Deuda intercluso tra i pennelli nr. 12 e 13 è vietata la balneazione;
  • è consentito l’ingresso e l’uscita delle unità da diporto e il loro ormeggio e stazionamento all’interno nello specchio intercluso tra i pennelli nr. 12 e 13;
  • ai due concessionari/titolari delle strutture di custodia unità da diporto, ubicate sugli stessi pennelli, di installare a proprie cure e spese un corridoio di lancio, per come disposto dall’art. 11 comma 4 dell’ordinanza di sicurezza balneare nr. 5/2015 emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, ubicandolo al centro dei suddetti bracci artificiali ed avente le caratteristiche indicate nella richiamata ordinanza di sicurezza.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Cetraro – Via del Porto – 87020 Cetraro Ufficio Locale Marittimo di Paola; Comando Polizia Municipale SEDE; Segretario Comunale.

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