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Paola – Ordinanza Anti Prostituzione: multe da 50 a 300 Euro (ecco il testo)

Testo dell’Ordinanza Sindacale n°21 del 24.03.2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE PER PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI E COMPORTAMENTI CHE MINACCIANO LA SICUREZZA URBANA LA CIRCOLAZIONE STRADALE, L’IGIENE E L’INCOLUMITÀ’ PUBBLICA, OFFENDONO LA PUBBLICA DECENZA, LEDONO I DIRITTI DI LIBERTA’, DIGNITÀ’ ED INTEGRITÀ’ DELLA PERSONA.

 

IL SINDACO

CONSIDERATO che sono pervenuti numerosi esposti, lamentele, richieste di intervento da parte della popolazione, segnalazioni, anche a mezzo stampa, di pericolo alla circolazione stradale nei seguenti tratti stradali: Lungomare S. Francesco di Paola e Via Beata Elena Aiello, nelle vie adiacenti i luoghi di culto e, comunque, in tutte le aree e strade limitrofe alle citate arterie che attraversano il territorio comunale, per la presenza continuativa, ai margini della carreggiata e/o nelle piazzuole adiacenti, di soggetti anche minori, dediti alla prostituzione;

VERIFICATO che le strade maggiormente interessate da tale fenomeno sono strategiche per la viabilità ed al tempo stesso pericolose per la loro conformazione;

RITENUTO che il persistere di tali presenze, può costituire grave pregiudizio alla sicurezza della circolazione automobilistica, per i comportamenti imprudenti di coloro che, alla guida dei loro veicoli, si fermano, rallentano o accelerano, a volte anche bruscamente, determinando frequenti situazioni di pericolo per gli utenti della strada, compresi i pedoni;

RITENUTO per altro, che il persistere di tale situazione, crea grave pregiudizio all’integrità psicofisica dei minori ospitati dalla struttura “Istituto Stella del Mare”, situato proprio a ridosso dei luoghi di abituale svolgimento di tali pratiche di meretricio;

CONSIDERATO che l’attività di meretricio, pur essendo attività di per sè non proibita dalla legge, crea grave minaccia all’igiene ed alla salute pubblica, stante il ritrovamento nelle adiacenze delle abitazioni di numerosi rifiuti organici, abbandonati senza alcuna cautela, in aree sia pubbliche che private, interessate dalla presenza di minori, di animali domestici e selvatici, nonché corsi d’acqua adiacenti a dette strade;

ACCERTATO che la presenza continuativa di persone dedite alla prostituzione ai margini della strada o nelle aree limitrofe comporta anche una illecita occupazione del suolo pubblico, condizionando e sottraendo, di fatto, ad altri la libera e pacifica fruizione di detti spazi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 823 del Codice Civile , i beni demaniali, ivi compresi quelli comunali, non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi e, pertanto, rAmministrazione preposta alla tutela del bene demaniale è competente ad adottare quei provvedimenti necessari alla sua conservazione ed all’ordinata utilizzazione, nonché a prevenire ed evitare violazioni delle regole generali connesse a detta conservazione ed ordinata utilizzazione;

RITENUTO opportuno, al fine di diminuire il senso di insicurezza e di allarme sociale , ingenerato dal fenomeno, assumere misure per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ripristinando più idonei livelli di sicurezza urbana e di qualità della vita dei cittadini, così come richiesto dalle istanze provenienti dalla popolazione, ed impedendo che tale stato di cose sia ulteriormente pregiudizievole per la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica;

PRESO ATTO che, con sentenza nr. 115/2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, 4° coma del TUEL, nella parte in cui consente ai Sindaci di emanare provvedimenti ordinatori, diretti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;

PRECISATO che, in ossequio alla sentenza 115/2011 della Corte Costituzionale, con la repressione di tale condotta attraverso la sanzione amministrativa nei confronti del ” cliente “, non vengono lesi o compromessi diritti costituzionalmente garantiti ma, al contrario vengono tutelati il diritto alla vita, alla salute, all’integrità, alla sicurezza ed alla viabilità per i cittadini e per gli utenti della strada;

RITENUTO che, nelle more di un intervento legislativo che definisca l’estensione, i limiti ed i presupposti per l’utilizzo del potere di ordinanza in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica, sia comunque necessario ed urgente, nei limiti della citata sentenza, intervenire per impedire che tale stato di cose sia ulteriormente pregiudizievole per la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica, e che, al momento, non vi siano altri strumenti giuridici che possano essere adottati in merito;

CONSIDERATO che, alla luce delle norme su richiamate, è possibile intervenire con atti contingibili ed urgenti per prevenire e contrastare situazioni e comportamenti tali da compromettere la vivibilità della comunità e da creare disagio e allarme alla popolazione, in quanto idonei a determinare l’insorgenza di fenomeni lesivi dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di regole sociali e di costume sui quali si regge una corretta, ordinata e civile convivenza;

RITENUTO che, per le motivazioni sopra espresse debba essere emanata l’ordinanza dell’Autorità Comunale che rivesta i caratteri della contingibilità e dell’urgenza;

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L) come modificato dal D.L. n. 14 del 2017 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93);

VISTE le disposizioni di cui al d.l. del 2017 in materia di tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano che consentono di contrastare ” le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quali l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcol o di sostanze stupefacenti” (art.8);

VISTO il regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L.);

VISTI gli artt. 13 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall’art. 6 bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione di D. L. 23.05.2008, n. 92;

VISTO l’art. 2 del D. M. Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione” che fornisce le linee di indirizzo;

ORDINA

che a decorrenza immediata e fino al giorno 31 dicembre 2018,

A)- su tutto il territorio comunale, nella pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio, con particolare riferimento alla strada Lungomare S. Francesco di Paola e Via Beata Elena Aiello e nelle relative pertinenze stradali ed alle strade ad esse adiacenti, nelle vie adiacenti i luoghi di culto e, comunque, in tutte le aree e strade limitrofe alle citate arterie che attraversano il territorio ove stazionano soggetti i quali, per le condizioni di posizionamento a margine della carreggiata, in atteggiamento atto ad attirare l’attenzione dei conducenti, appaiono dediti alla prostituzione, è fatto divieto ai conducenti dei veicoli che giungano in prossimità o in corrispondenza di detti soggetti:

  • di rallentare, eseguire brusche frenate procedere a passo d’uomo, eseguire qualsiasi manovra repentina di accostamento o di fermata per contattare con soggetti dediti alla prostituzione, in modo tale da determinare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché disordine o turbativa alla circolazione stradale;
  • far salire scendere i medesimi soggetti dal veicolo che si conduce. La violazione si concretizza anche a carico della persona che, a piedi e nei luoghi sopra enunciati, contratta concorda prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano l’attività di meretricio;

B)- è fatto altresì divieto a chiunque di sostare sulla pubblica strada o nelle sue adiacenze assumendo atteggiamenti e adottando modalità compartimentali che manifestino in maniera inequivocabile l’intenzione di adescare o di esercitare l’attività di meretricio ed infine di sostare ed occupare prolungatamente gli spazi pubblici delle vie sopra menzionate, senza causa o motivo, con modalità che possono incidere negativamente sulla libera e corretta fruizione degli spazi da parte della collettività, e renderne difficoltoso o pericoloso l’accesso.

Fatta salva l’applicazione di norme preordinate al contrasto di illeciti penali, chiunque violi la presente ordinanza è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa con il pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Cosenza, è immediatamente esecutiva.

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al T.A.R. Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data.

Del presente provvedimento è data informazione al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per giorni 15 consecutivi, pubblicazione sul sito internet comunale, mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale (nonché mediante eventuali altre forme ritenute idonee per una più diffusa informazione ai cittadini).

Si avverte che il presente provvedimento, adottato verrà eventualmente revocato nel caso in cui, dal monitoraggio operato dalle forze dell’ordine, emerga il venire meno delle condizioni che ne hanno reso necessaria l’adozione (es., a titolo semplificativo, un positivo mutamento della situazione di fatto).

Ai fini della vigilanza e dell’esecuzione, la presente ordinanza viene trasmessa al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola, al Comando della Guardia di Finanza di Paola, al Comando Compagnia Carabinieri di Paola, al Comando Stazione Carabinieri di Paola, al Comando della Polizia Provinciale di Cosenza, alla Capitaneria di Porto di Paola ed al Comando della Polizia Municipale.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

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