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Presidente Santelli imprime un “giro di vite” a disposizioni contro Covid-19

coronavirus paola

In fondo alla pagina, in formato PDF, è stato condiviso il testo dell’Ordinanza P.G.R. n. 7 2020 , con cui la Presidente Santelli ha emanato ulteriori disposizioni per la gestione della situazione “Covid-19” (coronavirus).

Di seguito si propongono i punti che la compongono:

  1. In aggiunta a quanto fissato nelle Ordinanze n. 1/2020, n. 3/2020 e n. 4/2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, informandone il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS), con l’obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi;
  1. La comunicazione deve avvenire prioritariamente attraverso la scheda di registrazione al sito emergenzacovid.regione.calabria.it o, in caso di impossibilità, secondo le modalità fissate nell’Ordinanza n. 1/2020;
  1. I soggetti di cui trattasi dovranno rimanere reperibili per ogni eventuale attività di sorveglianza ai fini della valutazione sanitaria da parte del Dipartimento di Prevenzione d’intesa con il MMG/PLS, che disporranno le misure di profilassi necessarie, incluso l’isolamento;
  1. I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020, devono comunicare, attraverso la scheda di registrazione presente sul sito emergenzacovid.regione.calabria.it o, in caso di impossibilità, secondo le modalità fissate nell’Ordinanza n.  1/2020  (comunicazione al Dipartimento di Prevenzione) dandone informativa   altresì   al   Sindaco   del   Comune   competente, le specifiche motivazioni  dello spostamento, che saranno oggetto di verifiche da parte delle Autorità Competenti;

 

  1. I soggetti di cui al punto 4 devono comunque adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale;
  1. Per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale determinati dall’acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, i responsabili dei relativi esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti prodotti e a disporre le eventuali misure necessarie;
  1. Al fine di evitare il potenziale assembramento di persone nei parchi pubblici e similari, si dispone la chiusura di dette aree con effetto immediato;
  2. E‘ fatto divieto alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere regionali di adottare qualsiasi autonomo provvedimento o determinazione correlati all’emergenza coronavirus, non derivante da puntuali disposizioni regionali o nazionali, se non preliminarmente concordato con il soggetto attuatore, che si avvarrà dei soggetti delegati di cui all’Ordinanza n. 2/2020;
  3. Alle Autorità Competenti spetta l’esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza.

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