francesco aloia

Paola – Commissione Elettorale: il Prefetto dà ragione ad Aloia

A quanto pare, se le indicazioni giunte dalle parti coinvolte in questo “strano caso” confluissero in ulteriori azioni legali, qualcuno al Sant’Agostino dovrebbe prepararsi ad una “resa dei conti”. Ovviamente non si fa riferimento ad alcuno scontro personale o istituzionale, ma semplicemente al calcolo dei costi per l’indizione di un consiglio comunale straordinario (per di più svoltosi in occasione dell’importantissima data religiosa del “Sabato Santo”) seguito ad una conferenza dei capigruppo – altra occasione nella quale bisognerebbe mettere in conto l’elargizione del “gettone di presenza” – a quanto pare “proprio inutili”.

Perché stante il documento già acquisito al Protocollo del comune di Paola, è certo che dagli uffici della Prefettura nessuno abbia gradito la modalità di gestione della commissione elettorale insediatasi a Paola poco prima dell’ultimo referendum. A quel tempo, come molti ricorderanno, si svolse una vivace discussione che si protrasse finanche sulle colonne dei giornali, perché i criteri adoperati per “rimpastare” il gruppo di consiglieri dotati di voce in capitolo nella commissione, furono stravolti sulla presunta spinta della presidente Emira Ciodaro. Tutto nacque a causa delle dimissioni consiliari del capogruppo socialista Ivan Ollio che, contestualmente, venne a decadere dal suo ruolo di componente della commissione elettorale deputata, tra l’altro, a nominare gli scrutatori.

A quel punto, secondo prassi formale, al posto di Ollio sarebbe dovuto subentrare il suo sostituto designato – ovvero il consigliere “riformatore” Giovanni Abruzzo – ma per un errore si presentò il suo subentrante consiliare Giovanni Politano che, insieme a Francesco Aloia e Marco Focetola, avrebbe costituito un trio “illegittimo” per condurre in porto l’operazione di nomina degli scrutatori. Considerando il fatto che, se fosse comunque subentrato Abruzzo, un siffatto raggruppamento rischiava seriamente di compromettere gli equilibri della maggioranza (rappresentata al tavolo dal solo Focetola) i membri della parte destra dell’aula “Lo Giudice” evitarono il confronto, preferendo una strategia culminata nell’indizione di una riunione dei capigruppo seguita da una consiglio comunale straordinario (appuntamenti entrambi indetti dalla Ciodaro) nel quale vennero sancite alcune decisioni che oggi il Prefetto pare aver considerato negativamente. I punti discussi in quel frangente (26 marzo 2016) riguardarono la «nomina commissione elettorale comunale» e la «sostituzione componenti» delle commissioni consiliari comunali, che d’un sol colpo fecero sfumare la già eterea posizione di Politano e quella, a quanto pare legittima, di Francesco Aloia (sostituito in commissione proprio dalla Ciodaro). Gli equilibri che scaturirono da quel passaggio d’aula furono tali che la “nuova” commissione preposta alle operazioni elettorali, fosse formata (e lo è tutt’ora) dai consiglieri Abruzzo, Ciodaro e Focetola, con quest’ultimo unico “superstite” dal passato.

Francesco Aloia, come annunciato nell’immediatezza di quella che lui considerava un’ingiustizia ai suoi danni, fece immediatamente reclamo presso le istituzioni preposte e, a quanto pare, dopo poco più di un mese, la legge è andata a suo favore. Chissà cosa ne conseguirà, chissà se – riconoscendo l’errore – adesso qualcuno indirà un nuovo consiglio comunale per ridare ad Aloia ciò che gli spetta di diritto. Le probabilità sono poche, ma la brutta figura di taluni moralisti, ad oggi è decisamente assicurata.

Segue la comunicazione prefettizia

Ecco il testo della missiva redatta negli uffici della Prefettura e inoltrata, a firma del Viceprefetto – dr.ssa Francesca Pezone – al Comune di Paola in risposta alla nota con cui, l’avvocato De Cesare, ha inteso tutelare gli interessi del consigliere Aloia.

«Si fa riferimento alla nota concernente l’oggetto – si legge nella lettera – diretta anche alle SS LL con cui sono state sollevate obiezioni circa la nomina da parte del Consiglio comunale di una nuova composizione delia Commissione Elettorale Comunale. Al riguardo si rappresenta che, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. 20 marzo 1967, n 223, la Commissione elettorale comunale viene eletta all’interno del Consiglio comunale e rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. Si evidenzia  inoltre che il sistema normativo non contempla le possibilità di procedere alla sostituzione tramite elezione parziale dei singoli componenti poiché l’art.15 comma 2  del citato T.U. prevede solo la rinnovazione dell’intera Commissione quando per qualunque causa, i membri effettivi o supplenti si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni. Pertanto, nel momento in cui viene meno un componente effettivo, sarà necessario convocare sistematicamente il relativo membro supplente, già componente dell’organo. Ciò in relazione a quanto chiarito anche con la circolare ministeriale n 2600/L del 1 febbraio 1986 non essendo possibile procedere ad una nuova elezione per un singolo componente. Al riguardo anche l’art. 14 comma 4 del d.P.R. 20 marzo 1967 n.223 prevede che i membri supplenti prendano parte alle operazioni della Commissione in mancanza dei rispettivi componenti effettivi. Per quanto su esposto, qualora fosse stata approvata delibera consiliare in violazione alle norme su richiamate, si invita a provvedere tempestivamente all’adozione dei conseguenziali provvedimenti di competenza atti a ripristinare la corretta e legittima composizione della Commissione in esame».

About Francesco Frangella

Giornalista. Mi occupo di Cronaca e Politica. Sono tra i fondatori del Marsili Notizie ed ho collaborato come freelance per varie testate.

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