fabio pavone

Paola: «Mancanza di trasparenza» nel bando di Pavone? E la frana?

Se per il bando redatto a suo tempo dall’ing. Antonio Vigliotti, reggente oggi pensionato dell’Ufficio Tecnico del comune di Paola, gli Ordini professionali di Geologi e Architetti erano arrivati a minacciare la segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (Anac), con la nuova redazione del medesimo dispositivo – firmata però questa volta dall’ing. Fabio Pavone (attuale responsabile dell’Utc) – la reazione è stata forse ancor più vigorosa.

Scrivendo all’Ufficio, ingegneri e geologi hanno sottoscritto una missiva con all’oggetto una: «Segnalazione di irregolarità nel Bando di Gara pubblicato dal Comune di Paola il 13/6/2016, relativo al “Conferimento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e conferimento incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione lavori: Interventi di risanamento idrogeologico della Collina dell’Ospedale San Francesco di Paola».

Ravvisando gli estremi per la configurazione di procedure irregolari, i professionisti hanno elaborato un elenco che, a questo punto, il referente pro-tempore del “Settore” ospitato nelle stanze di Via Baracche non potrà proprio ignorare.

Riguardo il bando emanato a firma di Fabio Pavone, gli appunti (che costituiscono comunque premessa di una “segnalazione”) sono consistiti in tutto il virgolettato che segue.

«1. Ritardo nell’espletamento delle procedure di affidamento a seguito dell’Avviso Pubblico approvato con determina n° 57 del 2/03/2015, atteso che tra l’altro il finanziamento dell’opera è avvenuto con D.D. n. 352 del 16/12/2015 dal Ministero dell’Ambiente. L’affidamento poteva, come comunicato dal rappresentante del Raggruppamento con la nota a mezzo pec del 5/06/2016, essere espletato regolarmente con la procedura prevista dalle norme transitorie e cioè ai sensi del D.Lg.vo 163/2006.  

  1. Assunzione nella gara indetta con procedura aperta non perfettamente compatibile, atteso l’importo dei servizi, con l’art. 36 del D.Lg.vo 50/2016;
  2. Fissazione del termine di 15 giorni per la presentazione delle offerte in contrasto con l’art. 60 c. 1 del D.L.gvo 50/2016, che prevede testualmente “il termine ultimo delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara”. Invero il bando fa riferimento al c. 1 dell’art. 60, mentre il disciplinare di gara fa riferimento al comma 3 del medesimo articolo. Orbene, a parte che per la documentazione richiesta ai fini della partecipazione i termini concessi ( 15 gg. ) appaiono assolutamente insufficienti, non sembra adeguatamente giustificata l’urgenza, a mente sia della non, a tutt’oggi, concreta acquisizione del finanziamento, sia a mente dei ritardi ingiustificati accumulati, cosi come prima evidenziato.
  3. Classificazione dell’intervento nella classe S.05 ( Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterrane e subacquee, Fondazioni speciali. ) del D.M. 143/2013, mentre correttamente l’intervento, trattandosi di risanamento idrogeologico di pendii , è da attribuire alla classe S.04 che prevede i servizi di ingegneria per interventi di : Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo – Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati – Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse di tipo corrente – Verifiche strutturali relative.
  4. Requisiti per la partecipazione (punto III.2) non perfettamente in linea con la determinazione A.N.A.C. del 25/02/2015, n. 4. In particolare non viene contemplato l’importo per i servizi di geologia per cui s configurerebbe un sub-appalto del servizio non consentito dalla legge e non è chiaro come si è pervenuto all’importo a base d’asta del servizio, in quanto l’applicazione obbligatoria del D.M. 143/2013 conduce ad un importo molto maggiore. Vengono, poi, richiesti requisiti specifici per il capogruppo-coordinatore non previsti dalla normativa e, peraltro, inutili in quanto detto tecnico avrebbe dovuto aver espletato negli ultimi dieci anni incarichi analoghi per un importo pari almeno allo 0,4% di €. 109.265,09, cioè ad €. 437,06! Cosa, evidentemente, illogica atteso che per esempio:
  • per quanto riguarda i servizi resi per la classe dell’intervento (punto III.2.3 a) si richiede un importo dei servizi effettuati negli ultimi 10 anni pari a €. 3.034.000 ;
  • per quanto riguarda i servizi resi per interventi analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche (punto III.2.3 b) si richiede un importo di 2 servizi effettuati negli ultimi 10 anni pari a 0,4 x €. 1.517000, cioè ad €. 606.800,00. Valore, quest’ultimo non compatibile con l’importo di € 437,06, prima indicato, in quanto l’applicazione delle tariffe professionali ( D.M. 143/2013) porterebbe ad un importo di almeno € 40.000.
  1. Non sembra opportuno l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva perché le attività di progettazione sono prioritariamente da assegnare alle professionalità interne all’amministrazione e la circostanza di mancanza in organico di professionalità adeguate va verificata nel momento in cui se ne rilevasse la necessità, cosa che potrà, eventualmente, manifestarsi solo dopo la redazione ed approvazione del progetto definitivo.
  2. Sembra eccessiva la richiesta della certificazione di qualità (punto III.2.3 e), in quanto verrebbe ad operarsi una discriminazione tra le società e i liberi professionisti, che per la natura stessa della loro condizione giuridica difficilmente sono in possesso di tale certificazione.
  3. I criteri di valutazione delle offerte risultano generici ed affidati alla discrezionalità dei componenti la commissione di gara , di cui non viene stabilita la composizione né in termini numerici, né in termini di professionalità da nominare. Perciò non è noto, a priori, il sistema di valutazione con conseguente mancanza di trasparenza, impossibilità di controlli e, quindi, possibilità di discriminazioni e/o favoritismi».

Una raffica di obiezioni da far tremare le vene ai polsi, soprattutto se le si considera come aggravanti di un bando che – a questo punto – sembra aver addirittura peggiorato le pecche insite in quello precedente che, comunque, sono costate una contestazione del R.T.P. che a suo tempo aveva proposto domanda di partecipazione alla selezione di cui all’avviso pubblico del 5/3/2015, annullato da Pavone per ragioni similari a quelle cui oggi dovrebbe dar conto lui.

Nella speranza che la vicenda si concluda senza che le parti coinvolte entrino in conflitto, la frana sotto l’ospedale resta un problema con cui i paolani – a tutti i livelli – dovranno necessariamente continuare a fare i conti. Tirarla per le lunghe potrebbe costare molto caro, anche se la logica suggerisce di ripartire – nuovamente – da zero. La città, ancora una volta, sarà costretta ad aspettare?

About Francesco Frangella

Giornalista. Mi occupo di Cronaca e Politica. Sono tra i fondatori del Marsili Notizie ed ho collaborato come freelance per varie testate.

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