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Paola – Quarantena per chi ha avuto contatti col “caso” di S.Agata

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI i DPCM del 08-09-11 marzo u.s. afferenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 3 del 08 marzo 2020, con la quale, al comma N. 4 del dispositivo ordina: :”I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l’emanazione del provvedimento di competenza”;

CONSIDERATO che nell’immobile sito a Paola in Via Lao n.3 sono residenti e/o espletano la propria attività professionale un cospicuo numero- di persone residenti e/o domiciliati nel Comune di Paola (Cs);

VERIFICATO, che tali soggetti hanno avuto o potrebbero aver avuto contatti con il Sig. A.D., risultato positivo al COVID 19;

RITENUTO che quanto sopra costituisce serio pericolo per l’incolumità dei cittadini paolani vista l’emergenza epidemiologica in atto su tutto il territorio nazionale

VISTA la nota fatta pervenire in data 14/03/2020 dal Dipartimento delle Tutela della Salute della Regione Calabria a firma del Dott. Egidio Viola che prescrive l’isolamento obbligatorio per 14 giorni con divieto assoluto di contatto con i conviventi;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito, adottando una ordinanza contingibile ed urgente volta a disporre la quarantena obbligatoria per i soggetti cui all’elenco sopra menzionato;

VISTI gli arti 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali – D. Leg.vo 18.08.2000, N°2ó7;

ORDINA

Per ogni soggetto di cui all’allegato elenco, per i motivi di cui in premessa, quanto segue;

  • di sottoporsi alla misura quarantena obbligatoria presso la propria residenza o domicilio per 14 giorni consecutivi a far data da oggi;
  • divieto di contatto sociale e con i conviventi;
  • divieto di spostamento e viaggi;
  • obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

La presente ordinanza verrà pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per la necessaria diffusione.

Il personale dell’A.S.P. provinciale di Cosenza, la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione del presente provvedimento.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 del c.p. e, ove ne ricorrano le circostanze, dalle altre leggi vigenti in materia.

Avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971 N. 1034), ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 N. 1199).

Dalla Residenza Municipale, lì 14.03.2020

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