maria pia serranò

Paola – L’avvocato del Comune fa reagire i dissidenti PD: “noi nel giusto”

L’odierna sortita dell’Avv. Antonio Torchia – legale del Comune di Paola nella controversia giudiziaria sorta da una presa di posizione del gruppo consiliare del Partito Democratico, in merito all’elezione di Maria Pia Serranò quale Presidente del Consiglio Comunale cittadino – ha generato la replica, a spron battuto, di Graziano Di Natale, Chiara Donato e Barbara Sciammarella.

È giunto infatti stamane il comunicato di risposta, con cui il trio – ormai distante (per non dire “opposto”) rispetto alla coalizione con cui s’erano vinte le amministrative per il ricambio gestionale del Sant’Agostino – ha espresso propria posizione in merito all’interpretazione da dare al pronunciamento del Consiglio di Stato.

Di seguito il testo del messaggio pervenuto in redazione:

«__Non siamo interessati alle poltrone. _
Vogliamo solo difendere la nostra Città dalla prepotenza del potere.
Oggi c’è chi,calpestando le norme democratiche,addirittura interpretando le sentenze del Consiglio di Stato, mantiene ingabbiata una intera comunità.
Noi non siamo interessati a nulla, la nostra è una battaglia di principio,di legalità._

*L’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo prevede che «Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.».*
*Ciò posto, risulta per tabulas che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), con l’ordinanza n. 756 del 15 febbraio 2022 HA ACCOLTO L’APPELLO CAUTELARE*ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del giudizio di primo grado;
*L’EFFETTO DELL’ACCOGLIMENTO DELL’APPELLO CAUTELARE NON PUÒ CHE ESSERE IN RIFORMA DELL’ORDINANZA IMPUGNATA* *L’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA CAUTELARE IN PRIMO GRADO,*sebbene al solo fine della sollecita definizione nel merito del giudizio.
Ora facciano quello che ritengano opportuno stiano ancora seduti sulle loro comode poltrone noi staremo da un’altra parte.
Dalla parte giusta.
Gruppo Consiliare Partito Democratico».

 

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