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Paola – Danno erariale servizio idrico: Corte dei Conti archivia la procedura

«Non si individuano i presupposti per potere qualificare le condotte eventualmente riferibili ai soggetti invitati quali condotte contraddi¬stinte, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, dalla sussistenza del dolo o dalla colpa grave». Con questa espressione, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria, ha archiviato la contestazione di un danno erariale per oltre un milione di euro, derivante da supposte irregolarità riconducibili alla gestione del Servizio Idrico Integrato, nei confronti di 17 soggetti tra assessori, dirigenti e tecnici della precedente ed attuale Amministrazione del Comune di Paola.

Come si ricorderà, la questione richiedeva la verifica e l’approfondimento degli istituti giuridici – previsti dal Codice dei Contratti Pubblici – utilizzati per la gestione del servizio idrico integrato comunale, nonché sul rispetto degli accordi contrattuali convenuti tra le parti (Comune e società affidatarie).

Per gli inquirenti, a finire sotto accusa era stato il sistema di affidamenti, assegnati in assenza di qualsivoglia forma, anche minima, di comparazione con ditte e società operanti nel settore della gestione di un servizio pubblico (nella fattispecie quello “idrico”). Pertanto è stata avviata una procedura per far luce sul rapporto tra il Comune di Paola e le due società affidatarie del servizio, le quali, nel rispettivo periodo di affidamento, hanno di fatto operato in regime monopolistico, cagionando – secondo gli investigatori – pregiudizio in termini di maggiori costi sostenuti dal Comune di Paola.

All’esito del procedimento, tuttavia, la Corte dei Conti ha risposto che il danno quantificato sulla base delle indagini svolte nella fase istruttoria «non appare fondato su elementi assolutamente certi e individuati».

«In considerazione di un quadro normativo di riferimento – scrive la Corte dei Conti all’esito del suo stesso “invito a dedurre” – che, nella materia in esame, non risulta contraddistinto dalla sussistenza di riferimenti certi ed inequivoci e che giustifica, anche sotto il profilo soggettivo, le condotte assunte da amministratori e funzionari del comune di Paola in riferimento alla gestione del servizio idrico integrato; Ritenuto, peraltro, che, in considerazione delle osservazioni contenute nelle memorie presentate dai soggetti invitati, si è potuto accertare che le offerte presentate non consentono di stabilire una comparazione in grado di comprovare con alto grado di certezza l’effettività del pregiudizio eventualmente perseguibile a titolo di danno erariale; Che, allo stato degli atti, in considerazione dei termini e delle condizioni stabilite ex lege per azionare l’eventuale giudizio di responsabilità, non si ritiene che vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio l’azione di responsabilità»

Da ciò sono scaturiti «i presupposti per disporre l‘archiviazione della vertenza».

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