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Fiducia al Dl Lavoro. Novità per i contratti a termine e per l’apprendistato

Con 333 voti a favore e 159 contrari la Camera dà la fiducia al Dl Lavoro che, in questo momento, è sottoposto al voto definitivo dell’aula di Montecitorio. In caso di nuovo esito positivo il provvedimento diventerà legge dello Stato.

Il testo, contenente le misure per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, nel corso del suo iter valutativo ha subito una serie di modifiche, portando l’esecutivo a porvi per ben tre volte la fiducia.

Le disposizioni in esso contenute troveranno applicazione per tutti i rapporti di lavoro costituiti successivamente all’eventuale entrata in vigore. Nello specifico le principali novità riguarderanno i contratti di lavoro a tempo determinato e l’apprendistato.

Relativamente ai primi, a prescindere dalla forma (tempo determinato, somministrazione, ecc.) si stabilisce che non potrann avere una durata superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe. Per ciascun datore di lavoro il numero complessivo di contratti a termine non potrà essere superiore al 20% dei dipendenti in forza a partire dall’inizio dell’anno solare di assunzione.

In merito al contratto di apprendistato viene semplificato il piano formativo individuale, che sarà sinteticamente contenuto nel contratto stesso e individuato anche in base a parametri e moduli stabiliti dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore verrà retribuito in base alle ore di lavoro effettivamente prestate e tenendo conto delle ore di formazione svolte (almeno il 35% del relativo monte ore complessivo)in caso di mancata comunicazione da parte delle Regioni delle modalità per usufruire dell’offerta formativa pubblica, il datore di lavoro non sarà tenuto all’integrazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata all’acquisizione di competenze trasversali.

I datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti per poter instaurare nuovi rapporti di apprendistato dovranno trasformare a tempo indeterminato almeno il 20% dei rapporti di apprendistato giunti al termine entro i trentasei mesi precedenti la nuova assunzione. Il numero di proroghe possibili è stato portato a cinque nell’arco dei complessivi trentasei mesi.

Per gli enti di ricerca vi saranno dei limiti diversi, poiché gli stessi potranno protrarre il rapporto di lavoro dei lavoratori a tempo determinato anche oltre 36 mesi e non oltre il periodo in cui è prevista l’attuazione del progetto di ricerca.

Nell’ambito degli ammortizzatori sociali, nel testo della norma si stabiliscono forme di decontribuzione per i datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà con riduzioni di orario oltre il 20%. Nello specifico sono previste forme di decontribuzioni, fino al 35% sulle somme dovute per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro, entro i limiti del Fondo per l’Occupazione e per una durata massima di 24 mesi.

Infine, ultima novità introdotta in seguito alle successive modifiche al testo originale, riguarda le sanzioni amministrative introdotte per le aziende che violano il limite del 20% di contratti a termine sul complesso dei dipendenti. L’ammenda verrà parametrata in percentuale (dal 2 al 50 per cento) sulla retribuzione, in base al numero dei lavoratori assunti in violazione della norma.

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