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Paola – Lo strano caso della delibera doppia: Rbc chiede lumi sui fondi fitto

È davvero singolare il caso della delibera con cui, la giunta comunale paolana, ha dato il “via libera” al cosiddetto fondo di solidarietà da riservare ai commercianti che, a causa dell’emergenza covid, si sono trovati in difficoltà con pagamenti fissi come il fitto dei locali occupati dalla loro attività.

Malgrado l’intento nobile, costituito da una base di 10mila euro da suddividere tra coloro che inoltreranno domanda all’ente (attraverso una procedura specificata nell’home page del sito istituzionale www.comune.paola.cs.it), pare proprio che ci siano gli estremi per nutrire qualche dubbio riguardo l’effettiva validità del deliberato assessorile.

Si da infatti il caso che l’atto, tra l’altro proposto dalla stessa giunta e quindi orfano di un assessore di riferimento, abbia visto la luce sull’albo pretorio per ben due volte ma con testi differenti (sebbene il numero identificativo sia rimasto lo stesso).

La prima versione della Delibera 179

Cambiamenti sostanziali sono stati registrati tra la prima e la seconda versione, senza che però la cosa sia stata accompagnata da un’adeguata spiegazione o rettifica.

La seconda versione del medesimo atto

Un fatto che non è passato inosservato dalle parti della minoranza di Rbc (Rete dei Beni Comuni), che attraverso il capogruppo Francesco Giglio ha prodotto un’interrogazione – a risposta scritta – alla Segretaria Generale (dott.ssa Virginia Milano) per comprendere l’accaduto.

Pertanto, di seguito si propone il testo integrale della questione:

«Con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 17.12.2020, l’organo amministrativo, dietro assistenza della Segretaria Generale, ha provveduto a deliberare la costituzione di un “fondo di solidarietà esercizi commerciali” per la copertura di una parte degli affitti a favore delle attività che nel mese di Novembre 2020 hanno avuto un calo del fatturato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, nonché a favore di nuovi esercizi aperti entro il 30.11.2020.

     Tra le altre cose, col medesimo atto, si è stabilito per l’accesso al fondo la presenza dei seguenti requisiti in capo ai richiedenti:

–             svolgere la propria attività in locali con la superficie massima di 90 metro quadrati, come superficie di vendita;

–             essere in possesso di regolare contratto di fitto dei locali.

Senonché, nel mentre la presente proposta risultava già pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Paola, si è provveduto successivamente alla sostituzione della stessa con altra e ben diversa delibera, anch’essa regolante la costituzione di un “Fondo di solidarietà esercizi commerciali” per l’importo complessivo di € 10.000,00 con apposito prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2020 e riportante tra gli estremi identificativi il medesimo numero e la stessa data della precedente.

    

     Oltretutto, dal confronto delle due deliberazioni pubblicate (che si allegano), è possibile evidenziare come non si sia trattato di un mero errore materiale, anche in presenza del quale comunque si sarebbe dovuto procedere con l’adozione di una nuova delibera di autotutela in rettifica, quanto piuttosto di una modifica sostanziale ed integrale dell’intero impianto decisorio originario, avendo omesso, in questo secondo atto, i criteri stabiliti in precedenza per l’accesso al suddetto fondo.

     Ulteriore aspetto che necessita di approfondimento è che nella seconda versione della deliberazione n. 179 non è più richiesta la certificazione del fatturato per equilibrare ed accedere al contributo preventivato, in considerazione anche del fatto che, a maggior ragione, tale documentazione viene comunque richiesta nell’avviso pubblicato sul sito del Comune.

     In definitiva, appurata la gravità della questione ivi segnalata, comportando tra l’altro tale atto un impegno di risorse finanziarie per l’Ente (anche future), in assenza di una formale rettifica, con la presente si chiede di conoscere chi ha disposto la sostituzione della deliberazione in fase di pubblicazione e tanto per gli opportuni provvedimenti.

     L’occasione, infine, è utile per segnalare anche che manca la determinazione del Responsabile che assume impegno di spesa e approva la procedura, nonché la mancanza del visto contabile della successiva e correlata deliberazione n. 188 del 30.12.2020.

     Da ultimo si segnala che l’invio delle richieste per l’ottenimento del contributo previsto tramite semplice p.e.o., come riportato nella citata deliberazione n. 188, non garantisce certezza della ricezione, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa. Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, si richiede l’adozione di altri strumenti per certificare l’avvenuta ricezione delle domande ritenuti dalla legge giuridicamente provanti (ad es. invio a mezzo p.e.c. e non p.e.o.).

     Certo di un pronto riscontro, da parte di tutti gli intestatari, nell’attesa porgo distinti saluti».

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