guido scarpino

Paola: Respinta azione risarcitoria contro i giornalisti Guido e Stefania Scarpino

dal sito giornalistitalia.it

PAOLA (Cosenza) – Respinta l’azione risarcitoria contro due giornalisti e condannato alle spese l’avvocato che l’ha promossa. Il Giudice civile del Tribunale di Paola, Simona Scovotto, ha rigettato la domanda risarcitoria intentata da un avvocato del Foro di Paola, Battista Greco, a carico dei giornalisti calabresi Guido Scarpino e Stefania Scarpino, e dell’allora direttore responsabile di “Calabria Ora”, Piero Sansonetti, condannando il medesimo legale a pagare oltre 4mila euro di spese (oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa) all’avvocato Paolo Perrone del Foro di Paola, convenuto in nome e per conto dei due giornalisti.

Greco chiedeva 50mila euro a Piero Sansonetti e Stefania Scarpino, nonché altri 50mila euro a Sansonetti e a Guido Scarpino. L’avvocato Greco, in particolare, riteneva di essere stato diffamato dall’articolo “Minacce a Magorno, c’è il processo – Rinviato a giudizio Greco. Il sindaco per sfuggirgli si nascose in un bar” pubblicato il 23 gennaio 2009 sul quotidiano “Calabria Ora”, scritto da Stefania Scarpino, giornalista pubblicista in servizio presso la redazione tirrenica dell’allora quotidiano diretto da Sansonetti.
A Guido Scarpino, allora responsabile della medesima redazione, l’avvocato Greco contestava due articoli: “Il legale paranoide ossessionato dal pm” e “Il Pm: “Arrestate l’avvocato” – La Procura di Salerno ordinò l’arresto del legale “paranoide”. Il gip disse no”, pubblicati rispettivamente il 17 ottobre 2013 e 18 ottobre 2013 sul quotidiano “L’Ora della Calabria”, diretto sempre da Sansonetti e nato dalla chiusura di “Calabria Ora”.

Piero Sansonetti

Con comparse depositate l’11 ottobre 2017 ed il 30 novembre 2017 si sono rispettivamente costituiti in giudizio, tramite l’avvocato Paolo Perrone, sia Guido Scarpino e sia Stefania Scarpino, mentre Sansonetti risultava contumace.
In riferimento al primo articolo contestato, «è stata divulgata la notizia della citazione diretta a giudizio disposta dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, dott.ssa Antonella Lauri, a carico dell’attore Greco Battista – scrive il Giudice – per il reato di violenza privata commesso, in data 17.03.2008, nei confronti dell’avvocato Ernesto Magorno, allora sindaco del Comune di Diamante e consigliere provinciale in carica» (oggi senatore della Repubblica, ndr).
«In tale articolo – è scritto nella sentenza – si legge che, “secondo le accuse del pubblico ministero”, Ernesto Magorno, per sfuggire all’aggressione dell’odierno attore “si sarebbe” visto costretto a nascondersi in un negozio (nella specie, un bar)”».
Il Giudice osserva: “La convenuta Scarpino Stefania si è limitata a divulgare la notizia della citazione diretta a giudizio dell’attore riportando, con modalità espressive formalmente correte e misurate, il contenuto del relativo decreto emesso dal pubblico ministero». «Ad analoghe conclusioni, poi, deve pervenirsi – aggiunge il Giudice – in relazione agli articoli giornalistici redatti dal convenuto Scarpino Guido».

Ernesto Magorno

«Articoli – spiega – nei quali, giova evidenziare, non è, comunque, indicato il nominativo dell’attore, facendosi genericamente riferimento ad un avvocato o ad un legale. Invero, per quanto concerne l’articolo redatto il 17.10.2013 intitolato “Il legale “paranoide” ossessionato dal pm”, in esso sono riportate in forma testuale e virgolettata le risultanze della perizia redatta dalla dott.ssa Carmelina Acri (prodotta dal suddetto convenuto unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), nominata consulente tecnico di parte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola al fine di accertare la “piena coscienza” di un avvocato del foro di Paola e “la capacità di partecipare consapevolmente” ai procedimenti penali sorti in seguito alle denunce da lui proposte e, nel contempo, subite. In tale articolo è, tra l’altro, indicato (nelle forme virgolettate di seguito testualmente riportate) che la predetta consulente, dopo una “attenta lettura dei documenti” dei suddetti giudizi (quindi senza aver sottoposto il periziando ad alcuna visita), è pervenuta alla conclusione: “l’avvocato è affetto da disturbo paranoide di personalità, insieme a una diagnosi soggettiva ho dedotto una diagnosi psicosociale di un circuito paranoide in cui ci sono più soggetti coinvolti che fomentano questa dinamica di scontro e di aggressione, contesto, quindi, che istiga e sostiene il signor (omissis) nelle sue battaglie di legalità contro il malcostume e l’illegalità dei potenti …..”;

 

quindi, “il soggetto non è in grado di partecipare in modo coscientemente ai procedimenti penali in cui lui è coinvolto nella doppia veste di inquisito e di colui che promuove denunce; non è in grado di ascoltare le ragioni dell’altro né tantomeno considerarle veritiere. Esiste solo la sua verità che va sostenuta ed affermata senza fermarsi davanti a qualsiasi evidenza di fatto, c’è sempre qualcosa che lui sa o gli è stata riferita o ha sentito o ha visto che dimostra, secondo il suo nesso logico, l’incontrovertibilità di ciò che lui sostiene e che sosterrà sempre e comunque”.

Alla luce, dunque, di quanto sinora riportato, il convenuto Scarpino Guido ha affermato (nella parte finale dell’articolo giornalistico) che l’avvocato periziato, secondo “la tesi dell’esperto”, “sarebbe un vero e proprio “paranoide” che ha scatenato grandi e piccole battaglie legali conto i mulini a vento e che, di conseguenza, andrebbe curato”; nonché (nella parte iniziale dell’articolo in questione) che lo stesso soggetto “Sarebbe “ossessionato” da un ex pubblico ministero di Paola e da tutti i politici che ruotano attorno al parlamentare Ernesto Magorno, ex sindaco di Diamante».
Dunque, secondo il Giudice, «il predetto convenuto si è limitato a riportare (si ribadisce in forma virgolettata), con modalità espressive misurate, le risultanze di una perizia commissionata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, senza, comunque, nulla affermare in ordine alla loro condivisione o fondatezza, anche se si considera il continuo utilizzo di espressioni verbali in forma condizionale. Ricorrono, quindi, le condizioni della continenza, pertinenza (stante il coinvolgimento di politici del luogo) e della verità (quantomeno putativa, considerata la fonte di provenienza) della notizia divulgata».

Esito della sentenza: il Giudice monocratico del Tribunale di Paola «rigetta le domande proposte da Greco Battista; condanna Greco Battista alla rifusione, in favore di Scarpino Guido e Scarpino Stefania, delle spese lite, liquidate nella complessiva somma di € 4.061,40 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell’avvocato antistatario Paolo Perrone per dichiarato anticipo».

 

 

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