alluvione paola 2010

Paola – S’infittisce il mistero attorno ai 10mila€ di risarcimento ad un privato

Utilizzando come bussola il documento principale da cui questo approfondimento trae origine, vale a dire il deliberato consiliare del 19.02.2019 (clicca), agli occhi balza un elemento che – per essere compreso – dev’essere incrociato con la recente decisione che la giunta comunale ha assunto in data 15.03.2022 (e stranamente registrata coi numeri 32 e 36).

Ricomponendo i pezzi del mosaico da cui tutto parte, emerge che, attualmente, gli amministratori del Comune di Paola abbiano ritenuto di dover pagare danni che un privato ha lamentato d’aver subito con l’alluvione cittadina del 2010, a fronte di dati che, in istruttoria, avrebbero sconsigliato l’instaurazione di un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria, in quanto elevate sarebbero state le probabilità di una condanna dell’ente a risarcire i danni denunciati dall’ istante, con il conseguente pagamento di ulteriori spese legali e processuali.

Cardine dei dati di tale istruttoria risulta poi essere il parere di un avvocato, nel caso di specie vestito anche da consulente, il quale ha consigliato all’esecutivo di procedere con la delibera  in questione (poco importa che sia la 32 o la 36, tanto sono uguali), resa quindi ufficiale con i voti di Roberto Perrotta, Marianna Saragò, Antonio (Tonino) Penna e Grazia Surace.  Il consulente s’è quindi assunto la responsabilità di consigliare «di addivenire ad una transazione», riconoscendo alla controparte, a titolo di indennizzo o comunque anche a titolo di contributo ad un’attività turistica danneggiata da un evento imprevedibile, «una somma pari al 40% o 50% del richiesto».

Così, quindi, il Comune è stato messo in una posizione soccombente “a prescindere”.

A questo punto, però, occorre fare un passo indietro, e tornare al deliberato consiliare del 19 Febbraio 2019, quando i consiglieri comunali, a maggioranza, si sono espressi circa le indicazioni portate al vaglio dell’aula, sulla scorta del parere di un gruppo di lavoro coordinato dal Segretario Generale dell’Ente.

Nel documento votato da 8 degli 11 consiglieri presenti (i restanti furono 2 contrari e 1 astenuto), ci sono sezioni contraddistinte da tabelle che, nelle loro colonne, sono sormontate da specifiche diciture, una delle quali recita testualmente: «Motivazione della esclusione».

Nel caso di specie, la ragione per cui è avvenuto lo scarto dell’istanza proposta dall’imprenditore presumibilmente danneggiato dall’alluvione avvenuta nel 2010 a Paola, consiste nella carenza della documentazione presentata, con note a margine che ne indirizzavano al ricorso, neanche preso in considerazione anche per l’impossibilità di individuare un responsabile.

Considerata quindi una preliminare indisponibilità ad accogliere la richiesta dell’imprenditore, addirittura escluso finanche come controparte, per l’insussistenza del pericolo di soccombenza della amministrazione in una eventuale causa, viene da chiedersi quali siano stati gli elementi di novità inseriti nell’istruttoria su cui la giunta ha deliberato ultimamente.

Forse una risposta potrebbe giungere dal consulente legale dell’ente, che certamente conoscerà i dettagli del lavoro che ha indotto l’esecutivo ad assumere, a spese dei paolani, una decisione che – se basata su crismi d’idoneità incontestabili – fa veramente giustizia su una questione importante. Perché sanare una piaga che per un privato dura da 12 anni, sarebbe un atto davvero encomiabile.

Al contrario, invece, se non dovesse esserci nulla a giustificare tale decisione, verrebbe da porsi qualche interrogativo in merito alla bontà di una scelta che parrebbe, più che altro, arbitraria e senza senso.

Una cosa, insomma, un po’ fuori dal comune.

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